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Legge 29 ottobre 1954, n. 1050 · Legge 29 ottobre 1954, n. 1050 — Corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e perduti o soggetti a perdita per effetto della esecuzione degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947

Legge 29 ottobre 1954, n. 1050 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

Le domande occorrenti per ottenere gli indennizzi previsti nella presente legge devono essere - a pena di decadenza - prodotte al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - nel termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. Le domande gia' presentate ai sensi dell' art. 1 della legge 4 luglio 1950, n. 590 , sono valide agli effetti del comma precedente.