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Legge 9 agosto 1954, n. 645 · Legge 9 agosto 1954, n. 645 — Provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica nonche' nuova misura delle tasse per gli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e disposizioni sugli esoneri dal pagamento delle tasse stesse e Istituzione di borse di studio

Legge 9 agosto 1954, n. 645 Art. 5Espletamento delle pratiche e progettazione

TITOLO I PROVVEDIMENTI STRAORDINARI A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA.

In KraftAmtlicher Text

Le Prefetture e gli Uffici del genio civile sono autorizzati ad espletare, secondo la rispettiva competenza, le pratiche necessarie per la concessione del contributo e del mutuo e la progettazione delle opere occorrenti per la costruzione dell'edificio scolastico ove ne vengano richiesti da Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti. Nel caso che l'Ufficio del genio civile non sia in condizione di provvedere direttamente alla compilazione del progetto puo' affidarne l'incarico ad un libero professionista. Alla spesa relativa si provvede con la percentuale per spese tecniche prevista per l'esecuzione dell'opera.