Legge 9 agosto 1954, n. 645 Art. 5Espletamento delle pratiche e progettazione
TITOLO I PROVVEDIMENTI STRAORDINARI A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA.
Le Prefetture e gli Uffici del genio civile sono autorizzati ad espletare, secondo la rispettiva competenza, le pratiche necessarie per la concessione del contributo e del mutuo e la progettazione delle opere occorrenti per la costruzione dell'edificio scolastico ove ne vengano richiesti da Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti. Nel caso che l'Ufficio del genio civile non sia in condizione di provvedere direttamente alla compilazione del progetto puo' affidarne l'incarico ad un libero professionista. Alla spesa relativa si provvede con la percentuale per spese tecniche prevista per l'esecuzione dell'opera.