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Legge 9 agosto 1954, n. 645 · Legge 9 agosto 1954, n. 645 — Provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica nonche' nuova misura delle tasse per gli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e disposizioni sugli esoneri dal pagamento delle tasse stesse e Istituzione di borse di studio

Legge 9 agosto 1954, n. 645 Art. 4Presentazione delle domande di contributo Programma delle opere da eseguire

TITOLO I PROVVEDIMENTI STRAORDINARI A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA.

In KraftAmtlicher Text

Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui alla presente legge debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, per tramite del provveditore agli studi, entro il 30 settembre di ogni anno. Le domande devono essere accompagnate da una relazione atta a dimostrare la necessita' dell'opera e il numero delle aule e degli eventuali alloggi occorrenti. Il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici, stabilisce, in base alle domande presentate ai sensi del presente articolo, il programma delle opere da eseguire, dando la precedenza a quelle relative alle scuole di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1. Le domande presentate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della leggi 3 agosto 1949, n. 589 , modificata con legge 15 febbraio 1953, n. 184 , sono valide per l'ammissione ai contributi previsti dall'art. 1 della presente legge. Gli Enti, per i quali il Ministero dei lavori pubblici in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ha emesso l'impegno di contributo ma non ancora il decreto Ministeriale, sono parimenti ammessi, su loro richiesta, a godere dei maggiori benefici, intendendosi integrati con le disponibilita' della presente legge i fondi ad essi assegnati.