Legge 9 agosto 1954, n. 645 Art. 22Variazioni del bilancio
TITOLO III ISTITUZIONE DI NUOVE SCUOLE ELEMENTARI E VARIAZIONI DI BILANCIO.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
TITOLO III ISTITUZIONE DI NUOVE SCUOLE ELEMENTARI E VARIAZIONI DI BILANCIO.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.