Legge 9 agosto 1954, n. 645 Art. 21Devoluzione dell'aumento allo Stato
TITOLO III ISTITUZIONE DI NUOVE SCUOLE ELEMENTARI E VARIAZIONI DI BILANCIO.
L'importo dell'aumento delle tasse scolastiche di cui alla presente legge ed alle tabelle annesse va integralmente devoluto allo Stato.