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Legge 9 agosto 1954, n. 645 · Legge 9 agosto 1954, n. 645 — Provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica nonche' nuova misura delle tasse per gli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e disposizioni sugli esoneri dal pagamento delle tasse stesse e Istituzione di borse di studio

Legge 9 agosto 1954, n. 645 Art. 21Devoluzione dell'aumento allo Stato

TITOLO III ISTITUZIONE DI NUOVE SCUOLE ELEMENTARI E VARIAZIONI DI BILANCIO.

In KraftAmtlicher Text

L'importo dell'aumento delle tasse scolastiche di cui alla presente legge ed alle tabelle annesse va integralmente devoluto allo Stato.