Legge 9 agosto 1954, n. 632 Art. 5Abrogazione di 7 primo comma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626
E' abrogato il primo comma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626 , modificata dalle leggi 7 dicembre 1951, n. 1371, e 4 novembre 1953, n. 839 . L'abrogazione ha effetto dal giorno 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.