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Legge 9 agosto 1954, n. 632 · Legge 9 agosto 1954, n. 632 — Istituzione e compiti dell'Opera nazionale per i ciechi civili e concessione ai medesimi di un assegno a vita

Legge 9 agosto 1954, n. 632 Art. 1Istituzione dell'Opera nazionale per i ciechi civili - Scopo - Controllo - Agevolazioni fiscali

In KraftAmtlicher Text

E' istituita l'Opera nazionale per i ciechi civili. L'Opera, oltre al compito di cui al successivo art. 4, ha quello di coordinare e sviluppare, nel campo della qualificazione e riqualificazione professionale dei ciechi civili e della organizzazione di lavoro, le analoghe attivita' svolte da istituzioni ed enti pubblici e privati. L'Opera ha personalita' giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma. Essa e' sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, i quali lo eserciteranno nei limiti e con il modalita' da stabilirsi con le norme previste dal successivo art. 7. Agli effetti fiscali l'Opera e' equiparata alle Amministrazioni dello Stato.