Legge 31 luglio 1954, n. 626 Art. 8
Le parti delle somme stanziate in bilancio ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 che entro il 30 giugno 1955 non risultassero impegnate, saranno devolute al Fondo per l'incremento della produttivita' di cui al precedente art. 9.