Legge 31 luglio 1954, n. 626 Art. 7
Alle operazioni di mutuo di cui al precedente articolo nonche' a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalita' relative alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono estese le agevolazioni tributarie di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445 .