Legge 22 giugno 1954, n. 395 · Legge 22 giugno 1954, n. 395 — Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato - Settore ufficio cereali, farine e pasta (U.CE.FA.P.) Legge 22 giugno 1954, n. 395 Art. 7 In KraftAmtlicher Text Sui reintegri oggetto della presente legge non sono dovuti interessi di ritardato pagamento. ← Vorherige · Art. 6 Inhalt Art. 8 · Nächste →