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Legge 22 giugno 1954, n. 395 · Legge 22 giugno 1954, n. 395 — Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato - Settore ufficio cereali, farine e pasta (U.CE.FA.P.)

Legge 22 giugno 1954, n. 395 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano per le merci che risultino vendute a prezzi superiori a quelli ufficialmente stabiliti o che abbiano avuto, da parte del concessionario del reintegro, una destinazione diversa da quella prescritta. I beneficiari dei reintegri di prezzo di cui alla presente legge sono obbligati a restituire allo Stato le somme eventualmente percepite a tale titolo su prodotti commerciati al di fuori della specifica disciplina di vincolo e di prezzo che era a base della concessione dei reintegri a carico del bilancio dello Stato.