Legge 11 giugno 1954, n. 409 Art. 7
TITOLO I Disposizioni generali concernenti la riforma del trattamento di quiescenza
Il diritto all'indennita' una volta tanto e' esteso al sanitario che, con almeno cinque anni di servizio utile e prima dei venticinque, cessi dal servizio in condizioni o per cause diverse da quelle contemplate dall' art. 25 e dalla lettera c) dell' art. 26 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 . Nei casi previsti dal comma precedente la misura dell'indennita' e' pari alla meta' dell'importo risultante dall'applicazione della lettera b) del precedente art. 5.