Legge 11 giugno 1954, n. 409 Art. 5
TITOLO I Disposizioni generali concernenti la riforma del trattamento di quiescenza
Il trattamento di indennita' una volta tanto, diretta o indiretta, e' costituito dalle seguenti due parti: a) dai tre quarti del valore capitale della rendita vitalizia di cui alla lettera a) del precedente art. 2, calcolato in base ai valori delle annualita' vitalizie stabiliti dalla tabella B annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella B allegata alla legge 6 luglio 1939, n. 1035 ; b) dalla meta' del valore capitale medio della rendita vitalizia di cui alla lettera b) del precedente art. 2. Tale valore capitale e' calcolato in lire 12 per ogni lira di rendita.