Legge 11 giugno 1954, n. 409 Art. 20
TITOLO II Disposizioni generali concernenti modifiche dell'ordinamento
Nei casi di iscrizione facoltativa previsti dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035 , quando il sanitario e' tenuto a corrispondere il contributo complessivo personale e dell'ente, la misura di tale contributo complessivo e' stabilita, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 84.000 annue.