Legge 11 giugno 1954, n. 409 Art. 19
TITOLO II Disposizioni generali concernenti modifiche dell'ordinamento
I contributi ordinari dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari sono stabiliti, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, nelle seguenti misure annue: contributo ordinario dell'iscritto, lire 52.000; contributo ordinario dell'ente, lire 117.000.