Legge 5 giugno 1954, n. 317 Art. 4
All' art. 8 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2483 , e' aggiunto il seguente comma: "Sono applicabili nei confronti degli assistenti le disposizioni sulle modalita' di assunzione e sullo stato giuridico del personale assistente delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , e successive modificazioni".
Verweist auf
- Legge 5 giugno 1954, n. 317 Art. 8