Legge 5 giugno 1954, n. 317 Art. 3
L'ultimo comma dell' art. 7 del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483 , e' sostituito dal seguente: "E' cumulabile agli effetti e nei limiti delle disposizioni speciali di cui al capo XI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 , e successive modificazioni, l'ufficio di direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni con quello di professore ordinario della Scuola superiore di telegrafia e telefonia".
Verweist auf
- Legge 5 giugno 1954, n. 317 Art. 7