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Legge 19 maggio 1954, n. 302 · Legge 19 maggio 1954, n. 302 — Disposizioni relative ai depositi gia' costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara, nonche' ai depositi iscritti negli Uffici depositari della Repubblica, i cui atti siano stati distrutti o smarriti per fatti di guerra

Legge 19 maggio 1954, n. 302 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

In dipendenza dell'applicazione della presente legge, chiunque, al line di ottenere la restituzione di un deposito, il pagamento degli interessi, od altra operazione a proprio vantaggio, fa false dichiarazioni, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa non superiore a lire 100.000.