Legge 19 maggio 1954, n. 302 Art. 8
Le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili, si osservano anche nei casi in cui gli atti amministrativi e contabili di depositi iscritti negli uffici depositari della Repubblica siano andati totalmente o parzialmente distrutti o smarriti in dipendenza di fatti dell'ultima guerra. Nei casi previsti dal presente articolo non si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 3.