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Legge 19 maggio 1954, n. 302 · Legge 19 maggio 1954, n. 302 — Disposizioni relative ai depositi gia' costituiti presso le ex Intendenze di finanza di Fiume, Pola e Zara, nonche' ai depositi iscritti negli Uffici depositari della Repubblica, i cui atti siano stati distrutti o smarriti per fatti di guerra

Legge 19 maggio 1954, n. 302 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili, si osservano anche nei casi in cui gli atti amministrativi e contabili di depositi iscritti negli uffici depositari della Repubblica siano andati totalmente o parzialmente distrutti o smarriti in dipendenza di fatti dell'ultima guerra. Nei casi previsti dal presente articolo non si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 3.