Legge 15 maggio 1954, n. 327 Art. 3
I documenti esibiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo precedente saranno sottoposti alla Commissione prevista dall' art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428 , la quale esprimera' il proprio parere sulla sufficienza o meno della prova forniti;. Alla stessa Commissione potranno altresi' essere rimesse per il parere le pratiche per le quali, a causa di distruzioni o smarrimento determinati dagli eventi bellici, non si renda possibile all'interessato completare la documentazione tecnica prescritta ai funi del pagamento del reintegro.
Verweist auf
- Legge 15 maggio 1954, n. 327 Art. 9