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Legge 15 maggio 1954, n. 327 · Legge 15 maggio 1954, n. 327 — Regolazioni finanziarie per maggiori spese di trasporto del carbone durante il periodo bellico

Legge 15 maggio 1954, n. 327 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano ai carboni che risultino venduti a prezzi superiori a quelli fissati di autorita' ovvero destinati a scopi diversi da quelli stabiliti. Le disposizioni stesse non si applicano altresi', alle forniture effettuate dopo l'8 settembre 1943 ad industriali ed enti vari controllati dalle autorita' tedesche e per esigenze di queste, nonche' alle provviste belliche fatte al sedicente governo della Repubblica sociale italiana, tranne che le dette forniture e provviste siano state ottenute mediante violenza o minaccia. Gli interessati dovranno all'uopo produrre, con gli elementi tecnici a propria disposizione, le opportune attestazioni da parte delle autorita' competenti ed ogni altro possibile documento probatorio.