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Legge 7 maggio 1954, n. 219 · Legge 7 maggio 1954, n. 219 — Disposizioni integrative del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, sul ripristino delle campane requisite per esigenze belliche ovvero distrutte o asportate per fatti di guerra

Legge 7 maggio 1954, n. 219 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Il limite di tempo previsto dall' art. 5 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429 , ai fini dell'ammissibilita' a rimborso delle spese sostenute dagli Enti interessati per la riattivazione di campane, e' stabilito al 30 giugno 1951. Il Ministero dei trasporti e' autorizzato a consentire, di concerto con quello del tesoro, detto rimborso in riferimento alle domande pervenute o che saranno presentate al Ministero stesso, tramite la Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra o il Ministero dell'interno, entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge.