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Legge 7 maggio 1954, n. 219 · Legge 7 maggio 1954, n. 219 — Disposizioni integrative del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, sul ripristino delle campane requisite per esigenze belliche ovvero distrutte o asportate per fatti di guerra

Legge 7 maggio 1954, n. 219 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Le pratiche relative al ripristino delle campane di cui al precedente art. 1 che non fossero state ancora trasmesse al Ministero dei trasporti, Servizio approvvigionamento delle ferrovie dello Stato, dovranno essere comunicate al Ministero stesso, tramite la Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra o il Ministero dell'interno, rispettivamente per le campane degli edifici di culto e per quelle di edifici civili o di carattere commemorativo, entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge.