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Legge 16 aprile 1954, n. 202 · Legge 16 aprile 1954, n. 202 — Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal Codice della navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e di responsabilita' per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto cagionati dall'aeromobile

Legge 16 aprile 1954, n. 202 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Il testo dell' art. 967 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente: Art. 967 (Limite del risarcimento complessivo). - "Il risarcimento complessivo, dovuto dall'esercente ai sensi dell'art. 965, e' limitato per ogni accidente ad una somma di lire diecimila per chilogramma del peso dell'aeromobile con il carico totale massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilita' o di collaudo. Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile e' inferiore a venticinque milioni di lire ovvero superiore a ottantatre milioni di lire, l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se il danno proviene da un aeromobile da turismo o da un aliante, il limite minimo e' ridotto a dieci milioni di lire".