Legge 16 aprile 1954, n. 202 Art. 6
Il testo dell' art. 952 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente: Art. 952 (Limite del risarcimento). - "Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilita' non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non puo' essere superiore a lire diecimila per chilogramma di merce caricata, o alla, maggiore cifra corrispondente al valore effettivo delle cose trasportate, dichiarato dal mittente anteriormente alla caricazione. Il valore dichiarato dal mittente si presume come valore effettivo delle cose trasportate, fino a prova contraria".
Verweist auf
- Legge 16 aprile 1954, n. 202 Art. 952