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Legge 27 dicembre 1953, n. 966 · Legge 27 dicembre 1953, n. 966 — Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli Enti locali amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro

Legge 27 dicembre 1953, n. 966 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Nei riguardi delle pensioni contemplate dai precedenti articoli 1 e 3, ferma restando la misura dell'assegno supplementare di cui all' art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , e successive modificazioni, gli assegni di caroviveri temporaneo, stabiliti dall' art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143 , e successive modificazioni, sono elevati a decorrere dal 1 luglio 1952: da lire 56.400 a lire 62.640 annue, per i titolari di pensione diretta di eta' non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensione diretta privilegiata; da lire 42.000 a lire 48.240 annue, per i titolari di pensione diretta non privilegiata di eta' inferiore a 60 anni; da lire 37.200 a lire 43.440 annue, per i titolari di pensione indiretta o di riversibilita'.