Legge 27 dicembre 1953, n. 966 Art. 3
Nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 luglio 1950 in poi, agli importi annui lordi delle pensioni a carico totale o parziale delle Casse di previdenza e della Sezione autonoma di cui all'art. 1, considerati senza l'elevazione prevista dall' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 , si applicano, a decorrere dal 1 luglio 1952, gli aumenti minimi nelle rispettive misure stabilite dal precedente art. 2.