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Legge 27 dicembre 1953, n. 966 · Legge 27 dicembre 1953, n. 966 — Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli Enti locali amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro

Legge 27 dicembre 1953, n. 966 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 luglio 1950 in poi, agli importi annui lordi delle pensioni a carico totale o parziale delle Casse di previdenza e della Sezione autonoma di cui all'art. 1, considerati senza l'elevazione prevista dall' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767 , si applicano, a decorrere dal 1 luglio 1952, gli aumenti minimi nelle rispettive misure stabilite dal precedente art. 2.