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Legge 10 dicembre 1953, n. 951 · Legge 10 dicembre 1953, n. 951 — Concessione al Consorzio del porto di Brindisi di un contributo di lire 250 milioni nella spesa per la esecuzione di opere di prima sistemazione dei servizi generali secondo le disposizioni della legge 4 novembre 1951, n. 1295

Legge 10 dicembre 1953, n. 951 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Il contributo di cui al precedente art. 1 sara' di volta in volta erogato in base all'importo degli stati di avanzamento dei lavori approvati dall'Ufficio del genio civile di Brindisi. Nell'importo delle opere da realizzarsi si intende compresa la somma per le espropriazioni, a mente della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , che si renderanno necessarie per l'attuazione della citata legge 4 novembre 1951, n. 1295 . Per detta somma il provvedimento del prefetto che ordina il deposito delle indennita' alla Cassa depositi e prestiti o quello della autorita' giudiziaria competente che autorizza il pagamento diretto delle indennita' di espropriazione, terra' luogo, ai fini della erogazione del contributo, degli stati di avanzamento dei lavori.