Legge 10 dicembre 1953, n. 951 Art. 2
All'Ufficio del genio civile di Brindisi e' demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo. Il collaudo delle opere stesse sara' eseguito a cura dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
All'Ufficio del genio civile di Brindisi e' demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo. Il collaudo delle opere stesse sara' eseguito a cura dell'Amministrazione dei lavori pubblici.