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Legge 31 ottobre 1953, n. 831 · Legge 31 ottobre 1953, n. 831 — Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche fino a concorrenza di 40 miliardi di lire, per l'elettrificazione delle linee ed altre opere patrimoniali e di ripristino

Legge 31 ottobre 1953, n. 831 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

I mutui, da ammortizzarsi in venti anni, saranno contratti alle condizioni e nei modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi fra l'Amministrazione ferroviaria ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'intervento del Ministro per il tesoro, e da approvarsi con decreto del Ministro stesso. Il servizio dei mutui sara' assunto dalla Amministrazione ferroviaria a partire dall'esercizio finanziario 1953-54. Le rate di ammortamento saranno inscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'Amministrazione stessa e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.