Legge 31 ottobre 1953, n. 831 Art. 2
Il ricavo dei mutui e' da utilizzarsi per l'elettrificazione delle linee e per altri lavori e forniture di carattere patrimoniale e di ripristino del materiale e degli impianti ferroviari.
Il ricavo dei mutui e' da utilizzarsi per l'elettrificazione delle linee e per altri lavori e forniture di carattere patrimoniale e di ripristino del materiale e degli impianti ferroviari.