Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 31 ottobre 1953, n. 830 · Legge 31 ottobre 1953, n. 830 — Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali

Legge 31 ottobre 1953, n. 830 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

I sovraprezzi di cui al precedente articolo 2 da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, sono riscossi dall'esercente e da questo versati alla Societa' autori ed editori nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali. La Societa' italiana autori ed editori deve versare, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sovraprezzi incassati al "Fondo nazionale di soccorso invernale", dandone notizia al Ministero dell'interno e a quelli delle finanze e del tesoro. Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovraprezzi sara' dalla Societa' suddetta svolto gratuitamente.