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Legge 31 ottobre 1953, n. 830 · Legge 31 ottobre 1953, n. 830 — Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali

Legge 31 ottobre 1953, n. 830 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

E' istituito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovraprezzo di lire 2000 su ciascun biglietto di ingresso nei casino' da gioco per il periodo decorrente dal giorno di entrata in vigore della presente legge fino al 30 giugno 1954. Il medesimo sovraprezzo e' dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casino' muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio. Il sovraprezzo suddetto e' esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata. Le ditte che hanno in gestione i predetti casino' sono obbligate a riscuotere senz'alcun compenso e a versare l'importo del sovraprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al "Fondo nazionale di soccorso invernale".