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Legge 11 aprile 1953, n. 263 · Legge 11 aprile 1953, n. 263 — Concessione di miglioramenti alle pensioni delle vedove, degli orfani, genitori, collaterali ed assimilati, dei caduti in guerra ed alle pensioni degli invalidi di guerra

Legge 11 aprile 1953, n. 263 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Agli invalidi della prima categoria sprovvisti di assegno di superinvalidita' ed agli invalidi dalla seconda all'ottava categoria, l'assegno supplementare, non riversibile, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 29, della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' elevato, con effetto dal 1 luglio 1953, rispettivamente a lire 239.280, 88.500, 60.617, 39.609, 25.693, 20.868, 16.178, 10.596.