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Legge 11 aprile 1953, n. 263 · Legge 11 aprile 1953, n. 263 — Concessione di miglioramenti alle pensioni delle vedove, degli orfani, genitori, collaterali ed assimilati, dei caduti in guerra ed alle pensioni degli invalidi di guerra

Legge 11 aprile 1953, n. 263 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Ai genitori, ai collaterali ed agli assimilati del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o dei civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell' art. 10 della legge 10 agosto 1950, numero 648 , quando siano o vengano in possesso di pensione di guerra, e' dovuto un assegno supplementare: di annue lire 12.000 per l'esercizio finanziario 1953-54, di annue lire 26.400, per l'esercizio 1954-55 e di annue lire 40.800 per l'esercizio 1955-56 e per gli esercizi successivi. Detto assegno, in eguale misura, spetta pure al genitore che consegua, od abbia conseguito, la pensione speciale di cui all' art. 78 della legge 10 agosto 1950, n. 648 .