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Legge 4 aprile 1953, n. 286 · Legge 4 aprile 1953, n. 286 — Facolta' agli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio di prestare cauzione mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria

Legge 4 aprile 1953, n. 286 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

L'escussione dell'istituto o della banca prevista nel precedente articolo e' ordinata dal Ministro per le finanze con decreto, nel quale dovra' essere indicato l'ammontare complessivo del debito accertato a carico dell'appaltatore, la parte del debito non coperta dai beni cauzionali prestati dall'appaltatore stesso e l'importo della somma dovuta dall'istituto o dalla banca. Il decreto deve essere notificato all'istituto o alla banca ed all'appaltatore. Entro trenta giorni da tale notifica, l'istituto o la banca devono versare sul conto corrente postale del deposito generi di monopolio, che sara' indicato nello stesso decreto, la somma da loro dovuta.