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Legge 4 aprile 1953, n. 286 · Legge 4 aprile 1953, n. 286 — Facolta' agli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio di prestare cauzione mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria

Legge 4 aprile 1953, n. 286 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

L'escussione dell'istituto assicuratore o della banca deve essere preceduta dalla esecuzione sugli altri beni cauzionali eventualmente prestati dall'appaltatore. Quando, tuttavia, tali beni non risultino sufficienti a coprire il debito dell'appaltatore, la escussione dell'istituto assicuratore o della banca puo' aver luogo contemporaneamente alla esecuzione sui beni stessi, limitatamente alla parte di debito non coperta.