Legge 11 marzo 1953, n. 207 Art. 3
Con la entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni contenute o richiamate, in materia di restituzione diritti sui prodotti di cotone greggio in esportazione, dal decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273 e dalla legge 27 ottobre 1950, n. 1109 . E' altresi' abrogato il regio decreto 24 settembre 1931, n. 1289 , concernente la restituzione diritti sul cotone rigenerato.