Legge 11 marzo 1953, n. 207 Art. 2
Il quantitativo minimo di cotone greggio ammesso alla importazione temporanea e' fissato in chilogrammi mille. Il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti e' stabilito in un anno.
Il quantitativo minimo di cotone greggio ammesso alla importazione temporanea e' fissato in chilogrammi mille. Il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti e' stabilito in un anno.