Legge 10 febbraio 1953, n. 136 Art. 6
CAPO I Degli scopi e del patrimonio dell'Ente
L'Ente Nazionale Metano cessa da ogni attivita' sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Da tale data il Consiglio di amministrazione e' sciolto e le funzioni di carattere pubblico all'ente demandate dalle leggi vigenti, nonche' il patrimonio, i diritti e le obbligazioni dell'Ente medesimo, sono attribuiti all'Ente Nazionale Idrocarburi. ((9))
--------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 , ha disposto (con l'art. 62-bis, comma 6, lettera b) che le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia adecorrere dalla data di effettiva operativita' di Acquirente unico Spa ai sensi del comma 5 del predetto art. 62-bis.
Verweist auf
- Legge 10 febbraio 1953, n. 136 Art. 62