Legge 10 febbraio 1953, n. 136 Art. 27
CAPO IV Disposizioni finali e transitorie.
Sono abrogati l' art. 6 del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556 , e i successivi provvedimenti legislativi con i quali venne affidato all'Azienda generale italiana petroli e prorogato l'incarico di eseguire ricerche petrolifere in Italia e nelle colonie. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge l'Ente provvedera' alla liquidazione dei conti di dare ed avere relativi alla attivita' svolta dall'Azienda predetta in esecuzione di tale incarico.