Legge 30 novembre 1952, n. 1844 Art. 12
Gli agenti sistemati in base alla presente legge sono scritti d'ufficio all'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato dalla data di decorrenza della nomina a ruolo.
Gli agenti sistemati in base alla presente legge sono scritti d'ufficio all'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato dalla data di decorrenza della nomina a ruolo.