Legge 30 novembre 1952, n. 1844 Art. 11
Gli agenti straordinari sistemati a ruolo in forza della presente legge sono iscritti al fondo pensioni dalla data di decorrenza della nomina a ruolo.
Gli agenti straordinari sistemati a ruolo in forza della presente legge sono iscritti al fondo pensioni dalla data di decorrenza della nomina a ruolo.