Legge 3 novembre 1952, n. 1788 Art. 3
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le occorrenti variazioni per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le occorrenti variazioni per l'attuazione della presente legge.