Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 3 novembre 1952, n. 1788 · Legge 3 novembre 1952, n. 1788 — Assegnazione di somme da prelevarsi dalle disponibilita' di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108 (Fondo E.R.P.) all'Amministrazione degli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma di assistenza generale della 1ª Giunta Unrra-Casas

Legge 3 novembre 1952, n. 1788 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

La 1ª Giunta del Casas, entro i limiti numerici fissati dalle tabelle organiche del personale approvate, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente del Comitato Unrra-Casas, oltre ad assumere personale tecnico con contratto a termine, puo' avvalersi di personale dipendente dello Stato o degli enti pubblici. La 1ª Giunta del Casas puo' ottenere dalla Cassa per il Mezzogiorno la concessione di opere da essa finanziate ai sensi dell' art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646 .