Legge 31 ottobre 1952, n. 1326 Art. 4
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena stabilita, per esercizio 1952-53, come alle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.