Legge 31 ottobre 1952, n. 1326 Art. 3
Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953 sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge (Tabelle D ed E).