Legge 26 ottobre 1952, n. 1784 Art. 3
Le autorita' che hanno avuto notizia della presenza nella loro giurisdizione territoriale di esplosivi sono tenute ad avvertire senza indugio gli uffici preposti alla remozione ed intanto ad usare tutte le precauzioni (cartelli, piantonamenti, ecc.) affinche' da nessuno siano toccati.