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Legge 26 ottobre 1952, n. 1784 · Legge 26 ottobre 1952, n. 1784 — Norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra

Legge 26 ottobre 1952, n. 1784 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Chi, essendo a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi di ogni specie, non ne da' immediata comunicazione ai carabinieri o all'autorita' di pubblica sicurezza piu' vicina o, in mancanza, al sindaco, e' passibile della pena fino a sei mesi di reclusione, salve le maggiori comminate da altre leggi.