Legge 2 agosto 1952, n. 1118 Art. 3
Il Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro su richiesta del presidente dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, dispone il comando dei designati o lo promuove da altre amministrazioni. Il comando dei funzionari designati potra' essere effettuato compatibilmente con le esigenze del servizio al quale essi sono normalmente addetti.